Regolamento per la disciplina delle progressioni tra le aree

Regolamenti

Descrizione

Il presente Titolo disciplina le modalità di svolgimento delle procedure selettive di tipo comparativo per la progressione tra le categorie del sistema di classificazione di cui al vigente CCNL Comparto Funzioni locali (“progressioni verticali”), in applicazione dell’art. 3 DL 9 giugno 2021, n 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sostituivo dell’art. 52, comma 1- bis, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e nel tetto del 50% delle posizioni disponibili per l’accesso dall’esterno in tutte le modalità consentite dall’ordinamento e, di norma, per la stessa categoria. L’ente prevede l’effettuazione di progressioni verticali nel programma del fabbisogno ed i relativi oneri sono finanziati attraverso le capacità assunzionali di cui all’articolo 33 del d.l. n. 34/2019. Esse sono effettuate previa comunicazione di cui all’articolo 34 bis del d.lgs. n. 165/2001. I bandi sono pubblicati sul sito internet dell’ente per almeno 30 giorni consecutivi.

La riserva in favore del personale interno opera con le medesime modalità, sia per la chiamata dei candidati risultati vincitori del concorso e sia per l’utilizzo della graduatoria di merito degli idonei, ai sensi dell’articolo 91, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Può beneficiare della riserva dei posti di cui ai commi precedenti il personale dipendente dell’ente, in servizio a tempo indeterminato da almeno tre anni e inquadrato nella categoria immediatamente inferiore a quella cui sono ascritti i posti messi a concorso, che sia in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

  • possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno;
  • conseguimento di una valutazione della performance individuale pari ad almeno l’80% della valutazione massima prevista dal sistema di valutazione del personale, per tre anni consecutivi, degli ultimi cinque, o per cinque anni anche non consecutivi degli ultimi otto anni antecedenti la data di scadenza del bando di concorso.

È fatto salvo il diritto di precedenza negli altri casi previsti dalla Legge.

I concorrenti interni e gli altri soggetti in possesso dei requisiti per beneficiare delle riserve, che siano risultati vincitori di concorso o che si siano collocati in posizione utile ai fini dell’utilizzo della graduatoria di merito, vengono in ogni caso computati nelle quote di riserva.

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