Regolamento delle procedure di concorso, selezione e accesso all’impiego

Regolamenti

Descrizione

Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 19, comma 4 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le assunzioni alle dipendenze dell’ente avvengono previa stipulazione di apposito contratto individuale di lavoro in forma scritta, con le seguenti modalità:

  • tramite procedure selettive volte all’accertamento della professionalità richiesta;
  • mediante avviamento da parte del Centro provinciale per l’impiego, ai sensi della legislazione vigente, per i profili professionali appartenenti all’area degli operatori, per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo;
  • mediante chiamata numerica degli iscritti negli appositi elenchi dei disabili, ai sensi della Legge 12 marzo 1999 n. 68 nel testo vigente, secondo le modalità ivi previste e previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere;
  • mediante mobilità tra Enti, secondo la normativa vigente.

L’Ente può altresì ricorrere ad assunzioni a tempo determinato, nel rispetto della disciplina legislativa vigente in materia, per:

  • Dirigenti ovvero responsabili o alte professionalità ai sensi dell’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
  • personale dipendente da assegnare agli Uffici di supporto del Sindaco o dei singoli Assessori, secondo quanto previsto dall’articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  • personale dipendente a tempo determinato secondo quanto previsto dall’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa.

Con le medesime procedure e modalità previste dal comma 1 è reclutato il personale assunto a tempo parziale.

Dopo l’assunzione a tempo indeterminato, a qualunque titolo avvenuta, il personale è tenuto a permanere in servizio presso l’ente per un periodo non inferiore a cinque anni. Entro quel periodo, pertanto, l’ente non rilascia il consenso alla mobilità di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non opera neppure il trasferimento senza il parere favorevole dell’ente, nei casi in cui ciò è previsto.

La Giunta approva, in coerenza con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria annuali e pluriennali, la programmazione del fabbisogno di personale triennale ed il piano occupazionale annuale, secondo quanto stabilito dall’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall’articolo 91 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La programmazione del fabbisogno costituisce una sottosezione del PIAO.

Fermo restando l’obbligo di destinare all’accesso libero dall’esterno almeno la metà dei posti messi a concorso, in sede di approvazione del piano occupazionale annuale di cui al comma 5 la Giunta comunale stabilisce le modalità per la copertura dei posti riservati dalla Legge ad alcune categorie di soggetti.

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