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Calcolo ICI

Per il calcolo dell'ICI compilare i campi nella tabella sottostante infine fai click su [Calcola]. Per valori decimali, digita il punto invece della virgola(Esempio 12,5 -> 12.5). Questo programma ha validità informativa.


IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 2010

Le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2010 sono state RICONFERMATE.

 

 Ordinaria  6,0 ‰
 Abitazione principale (limitatamente alle categorie A1 - A8 - A9)     6,0 ‰
 Detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale     € 113,62
 In casi particolari di handicap grave riconosciuto ai sensi della legge 104/1992 € 143,62

 

Obbligato al versamento
Il versamento dell'imposta deve essere effettuato dal proprietario di fabbricati e/o aree fabbricabili, oppure dal titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione o enfiteusi, o superficie o di liquidazione finanziaria, o concessione (restando completamente estraneo al prelievo fiscale il nudo proprietario).
Per quanto riguarda gli immobili concessi in leasing soggetto passivo è il locatario. Invece nel caso di assegnazione di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita, da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche, l’imposta è dovuta dai predetti Istituti o Agenzie sino al momento dell’effettivo passaggio di proprietà dell’immobile in capo al locatario.
Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare dell'immobile, anche per conto degli altri e sempre che l'imposta pagata sia pari al dovuto, previa presentazione della comunicazione.

 

Periodo di possesso
L'ICI è dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno solare durante i quali si è protratta la titolarità dei diritti reali precedentemente indicati. Il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero al soggetto che ha posseduto per almeno 15 giorni, mentre non è computato in capo al soggetto che ha posseduto per meno di 15 giorni.

 

Modalità di calcolo dell'imposta
Ai fini della determinazione dell'imposta dovuta è necessario calcolare la base imponibile nei modi seguenti:
Fabbricati: il valore è determinato dalla rendita catastale moltiplicato
- per 100 per le categorie A e C escluse le categorie A/10 e C/1;
- per 140 per la categoria B;
- per 50 per le categorie D e A/10;
- per 34 per la categoria C/1.

IMPORTANTE: le rendite catastali da assumere per l'anno 2008 devono essere rivalutate del 5%, anche se di recente attribuzione.
Aree fabbricabili: fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio (D.lgs. 504/92), in difetto il valore minimo al metro quadrato è stato indicato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n.16 del 26/03/1999, e precisamente:

 

 TORRE MELISSA
 PREZZO MQ
 Zona territoriale “B” Euro 31,00
 Zona territoriale “C” Euro 25,85
 Zona territoriale “D” Euro 9,30

 

 MELISSA
 PREZZO MQ
 Zona territoriale “B” Euro 15,50
 Zona territoriale “C” Euro 10,35
 Zona territoriale “D” Euro 3,10

 

Alla base imponibile così determinata si applica l'aliquota vigente.
Terreni agricoli: sono esenti ai sensi della Circolare Ministeriale n° 9 del 14 giugno 1993.
 
ABITAZIONE PRINCIPALE - ESENZIONE
Con D.L. n. 93 del 27/05/2008 è stato disposto che, a decorrere dall’anno 2008, sono escluse dall’Imposta Comunale sugli Immobili di cui al D.Lgs. 504/92 e s.m.i., le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e le relative pertinenze. Per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, l’unità immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ha la residenza anagrafica, nonché quella a essa assimilata dal Comune con vigente Regolamento.
Pertanto sono altresì escluse dall’imposta:
- le abitazioni e le relative pertinenze concesse in uso gratuito a figli e/o genitori, al nipote in linea retta nell’ipotesi in cui il genitore medesimo sia venuto a mancare per decesso, divorzio o separazione legale, a condizione che nelle stesse il parente beneficiario vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica come nucleo familiare a sé stante;
- le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente a condizione che le stesse non siano locate.
L’esenzione si applica altresì nei seguenti casi :
- alle abitazioni possedute da cittadini italiani residenti all’estero, purché non locate.
- al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, purché non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari.
Restano invece assoggettate all’Imposta Comunale sugli Immobili tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché tutte le altre unità immobiliari diverse da quelle sopraindicate, ivi comprese le aree fabbricabili.

 

Pertinenze
Dall'anno di imposta 2000 agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni (aliquota al 6 per mille) si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte al catasto.
E' altresì possibile detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte di detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
 
Abitazioni secondarie utilizzate da parenti
Beneficiano dell'applicazione dell'aliquota (6 per mille) e della detrazione comunale prevista per l'abitazione principale (Euro 113,62) anche le abitazioni secondarie occupate, come abitazione principale a titolo gratuito, da figli e/o genitori e da nipoti in linea retta nell'ipotesi in cui il genitore medesimo sia venuto a mancare per decesso, divorzio o separazione legale, purché siano catastalmente identificate e il nucleo familiare dell'occupante abbia posizione anagrafica autonoma rispetto al proprietario.
 
AGEVOLAZIONI
Per l'anno 2010 l'importo della detrazione per l'abitazione principale è stabilito in Euro 143,62, a favore delle seguenti categorie di contribuenti:
a) contribuenti il cui nucleo familiare comprenda persone colpite da handicap grave, individuato in base ai criteri di cui alla legge 05.02.1992 n° 104 e certificato dal Servizio di Medicina Legale. La maggiore detrazione è riconosciuta a condizione che il reddito complessivo del nucleo familiare di appartenenza non superi i 36.151,98 Euro, comprensivi di eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
I soggetti interessati dovranno far pervenire al Servizio Tributi del Comune entro il 31/05/2010 la richiesta di maggior detrazione correlata di documentazione.
 
Versamento
L'ICI si versa in due rate. La prima, da versare nel periodo dal 1° giugno al 16 giugno, la seconda, da versare dal 1° al 16 dicembre, è a saldo dell'imposta relativa all'intero anno 2010, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno 2010 può essere effettuato, anziché in due rate, in un'unica soluzione ma solo entro il 16 giugno (scadenza della 1° rata).
Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato, possono avvalersi dell'ulteriore facoltà di effettuare il versamento dell'imposta dovuta per l'intero anno 2010 in un'unica soluzione nel periodo dal 1° al 16 dicembre, in questo caso i contribuenti dovranno effettuare il calcolo dell'imposta dovuta applicando gli interessi del 3% sull'importo dilazionato, cioè sull'importo della prima rata non versata entro il 16 giugno.

 

Modalità di versamento e compilazione
Il versamento dell'ICI deve essere effettuato o tramite versamenti su conto corrente postale o attraverso il modello F24.
Nel caso in cui si voglia effettuare il versamento con servizio postale occorre utilizzare bollettini conformi al modello approvato con decreto del 03 aprile 2008 del Ministero delle Finanze sul conto corrente postale n. 46824710 intestato al Comune di Melissa servizio di Tesoreria Comunale I.C.I.

 

Denuncia di variazioni
Premesso che l’obbligo di presentazione della dichiarazione è stato soppresso dal 18/12/2007 in seguito all’emanazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio che ha accertato la effettiva circolazione e fruizione dei dati catastali, il contribuente è, comunque, tenuto a presentare al Comune la denuncia di variazione per il 2007 in tutti i casi in cui vuol far valer il diritto a riduzioni di imposta (abitazione principale, fabbricati inagibili o inabitabili) e nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche (aree fabbricabili o variazioni catastali, etc);
La denuncia deve essere presentata entro al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi sui moduli ministeriali distribuiti gratuitamente dal Comune; decorso tale termine la denuncia verrà considerata tardiva.

 

Sanzioni
Sono previste le seguenti sanzioni:

 

 Versamento omesso, insufficiente o tardivo:

 30% dell’importo non versato o tardivamente versato
 Omessa denuncia o denuncia tardiva: 200% del tributo dovuto
 Denuncia infedele: 75% della maggiore imposta dovuta
 Errori formali: € 51,65
 Mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti, ovvero mancata restituzione di questionari: € 25,82

                                
                                                
Al fine dell’esercizio dell’attività di accertamento e per fornire un supporto agli altri dati o elementi in possesso del Comune, si invita il contribuente a comunicare all’ufficio Tributi l’applicazione di eventuali agevolazioni.
Ad esempio nei casi di:
pertinenze (aliquota 6 per mille);
abitazioni in uso a parenti (detrazione di € 113,62);
dichiarazioni di inagibilità;
versamento per conto di titolari.

 

Ravvedimento operoso
L'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997 consente di regolarizzare, mediante il ravvedimento, le violazioni connesse alla dichiarazione e al pagamento del tributo.
Art. 13 Ravvedimento
1. La sanzione è ridotta, sempre ché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 1, comma 1, abbiano avuto formale conoscenza:
a) ad un ottavo del minimo (3,75%), nei casi di mancato pagamento del tributo o di acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
b) ad un quinto del minimo (6%), se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e il pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore ai novanta giorni...[omissis].
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi legali (del 2,5% dal 01/01/2004 e del 3% dall’01/01/2008) con maturazione giorno per giorno.


Norme di riferimento:
Regolamento comunale sull’ICI approvato con delibera del Consiglio Comunale n.16 del 26/03/1999.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. e n. 472
Criteri generali per la determinazione delle sanzioni C.S. n. 170 del 16.04.98, modificato dal C.S. n. 198 del 12.05.98. D. M. 11.12.2000
Legge 27 dicembre 2006, n. 296
Legge 4 agosto 2006, n. 248 (Legge Bersani)
Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008)
Legge 27 maggio 2008, n. 93

Comune di Melissa
P. IVA 00297630790

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